ACCESSO A CORSIE RISERVATE E MULTE “SERIALI”: SI PAGA SOLO LA PRIMA SANZIONE.

ACCESSO A CORSIE RISERVATE E MULTE “SERIALI”: SI PAGA SOLO LA PRIMA SANZIONE.

È quanto stabilito, da ultimo, dal Giudice di Pace di Milano (sentenza n. 422/2020) che, in accoglimento del ricorso presentato dal nostro Studio, ha accolto la tesi della ricorrente in un caso nel quale erano state comminate 5 multe consecutive nello spazio di pochi minuti.

Con ricorso depositato in data 30.09.2019, la ricorrente proponeva opposizione avverso 5 verbali di accertamento d’infrazione al Codice della Strada, elevati consecutivamente nei suoi confronti dal Comune di Milano per aver circolato, priva di autorizzazione, sulla corsia riservata ai mezzi pubblici, in violazione dell’art. 7, comma 14, D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (meglio noto come “Codice della Strada”). 

A sostegno della propria domanda la ricorrente – che nelle more ed in evidente buona fede, aveva già provveduto al pagamento dell’importo della sanzione di cui al 1° verbale in ordine temporale –evidenziava come le molteplici infrazioni addebitatele fossero state commesse nel corso della medesima giornata, in tempi molto ravvicinati l’una dall’altra (dalle ore 14.43 alle ore 14.51) e per di più sullo stesso tratto stradale, ritenendo le suddette plurime violazioni in realtà commesse per effetto di un’unica azione/violazione, consistente nell’unico e solo accesso alla succitata corsia riservata. 

Tale considerazione veniva resa in virtù del carattere “continuativo”, o meglio “di durata”, della condotta, la quale per sua stessa natura è destinata a protrarsi per la durata del transito del veicolo, conservando, però, la sua unicità.

La ricorrente, dunque chiedeva l’annullamento di tutti i verbali, successivi al primo, ritenuti ingiusti e non dovuti in virtù di un chiaro principio di continuazione della condotta, ovvero, in subordine l’applicazione di una sanzione unica nel minimo edittale.

In materia, l’art. 198, comma 2, del C.d.S., prevede che “nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. 

Ciononostante, il Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Savoldelli, nel caso di specie, richiamando un chiaro principio di buon senso già espresso con ordinanza n. 14 del 26.01.2007 dalla Corte Costituzionale (secondo la quale “non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”), con sentenza n. 422/2020 del 17.01.2020, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 8 bis, comma 4, L. 689/1981, secondo il quale “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.

Pertanto, così pronunciandosi, il Giudice di Pace di Milano ha chiarito come in tali situazioni si debba fare particolare riferimento al giorno, al luogo ed all’orario delle infrazioni.

Una vota accertata la consecutio delle violazioni, il giudicante accoglieva quindi le eccezioni sollevate dalla ricorrente e, riconoscendo ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, L. 689/1981 l’unitarietà della condotta, provvedeva all’annullamento dei verbali di accertamento d’infrazione al Codice della Strada (successivi al primo) emessi nei confronti della stessa e oggetto di opposizione.

Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella    

Dott.ssa Myriam Dipierro