
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD): i membri del Consiglio Direttivo rispondono dei debiti
Ai
sensi dell’art. 38 c.c., le associazioni non riconosciute godono di un’autonomia
patrimoniale imperfetta, in quanto le obbligazioni contratte dalle persone
che rappresentano l’associazione sono garantite in prima istanza dal fondo
comune e, in termini accessori, dal patrimonio delle persone che abbiano agito
in nome e per conto dell’associazione stessa.
Ed
infatti, in assenza di pubblicità in ordine all’effettiva consistenza patrimoniale
dell’ente, il legislatore ha inteso tutelare i creditori prevedendo una
responsabilità solidale in capo a coloro i quali abbiano concretamente svolto
l’attività negoziale fonte dell’obbligazione, anche se formalmente non titolari
del potere di rappresentanza.
Se
tale principio è ormai noto nell’applicazione giurisprudenziale in tema
contrattuale, ci si è domandati se anche in materia di debiti erariali possa
sorgere una tale responsabilità accessoria.
Un’interessante
quanto discutibile risposta al quesito arriva dalla recente CTR Lombardia n. 225/26/2020
(depositata lo scorso 28 gennaio u.s.).
La
suddetta pronuncia, riguardante l’applicabilità o meno all’Associazione
sportiva non riconosciuta le agevolazioni ex L. 398/1991 e sulla eventuale
conseguente responsabilità accessoria per le persone fisiche che hanno agito in
suo nome e per suo conto, ha assimilato l’attività di predisposizione,
redazione e approvazione del bilancio ad una attività di natura contrattuale.
Operata
tale interpretazione, la Commissione Regionale, inquadrando la fattispecie ai
sensi di cui all’art. 38 c.c. è arrivata a stabilire che non solo il
Presidente, ma anche ogni altro membro del direttivo assume verso i terzi
(nella fattispecie, l’Erario) un ruolo attivo: per tale motivo, in accoglimento
dei motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la CTR nel caso di specie ha riconosciuto
una responsabilità solidale accessoria per tutti i membri del consiglio
direttivo di una ASD in quanto è stato ritenuto provato che gli stessi avessero
tenuto un ruolo attivo nella redazione del bilancio e, quindi, delle
conseguenti implicazioni fiscali poi contestate all’ente.
Laddove
una tale (discutibile) interpretazione si consolidasse, ciascun membro, anche sprovvisto
di deleghe, dei Direttivi delle ASD non riconosciute dovrà porre particolare
attenzione all’intero iter di formazione del bilancio ed, in particolare, alle appostazioni
aventi rilevanza in tema fiscale.
Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella
Dott.
Mario Frustagli