REATO OMESSO VERSAMENTO IVA: ULTIME NOVITA'

REATO OMESSO VERSAMENTO IVA: ULTIME NOVITA'

L’art. 10 ter D.lgs 74/2000, rubricato “omesso versamento di Iva”, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

Secondo il testo della norma, dunque, il reato sussiste con riferimento al debito di imposta indicata nella dichiarazione annuale.

Siffatta interpretazione letterale trova peraltro conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 12378/2020, I Sezione Penale), secondo la quale, per l’integrazione del reato in commento, non rileva il debito IVA risultante dalle scritture contabili, ma esclusivamente quello indicato nella dichiarazione del contribuente.

Sulla scorta di tale principio, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella succitata sentenza, è stata confermata la responsabilità del legale rappresentante della società debitrice, per aver sottoscritto la dichiarazione presentata all’Agenzie delle Entrate omettendo poi il versamento dell’importo dichiarato.

La Suprema Corte ha comunque precisato che l’eventuale discrasia tra debito dichiarato e scritture contabili può avere riflessi – sempre sotto il profilo penale tributario – in relazione ad altri reati quali la dichiarazione fraudolenta ovvero infedele, ma non su quello puntuale di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000. 

Un ulteriore chiarimento fornito dalla sentenza in trattazione attiene all’applicabilità, per il reato di omesso versamento IVA, dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 c.p. Quest’ultima norma statuisce un’esclusione della punibilità quando, per le modalità di condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Tale istituto si applica ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta.

Ora, è evidente che il reato di cui all’art. 10 ter D.lgs 74/2000 pone un’esatta soglia di imposta evasa per la configurazione della fattispecie criminosa. Di conseguenza si è in passato sostenuto che consentire uno scostamento a tale limite per la tenuità del fatto, avrebbe comportato un indebito innalzamento della soglia di punibilità individuata dal legislatore.

Tuttavia, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12378/2020 della I Sezione Penale, ha diversamente argomentato che la presenza di specifiche soglie di punibilità non è in astratto incompatibile con la norma agevolativa. Ed infatti, nel caso in cui il limite previsto dalla legge venga superato in misura poco rilevante, la punibilità del colpevole potrà comunque essere esclusa a seguito di una valutazione operata dal giudice, sulla base degli ulteriori parametri relativi alla condotta nella sua interezza.


Avv. G.M. Tavella

Dott. Mario Frustagli