REATO OMESSO VERSAMENTO IVA: ULTIME NOVITA'
L’art. 10 ter D.lgs
74/2000, rubricato “omesso versamento di
Iva”, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro
il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta
successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare
superiore a euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta.
Secondo il testo della
norma, dunque, il reato sussiste con riferimento al debito di imposta indicata
nella dichiarazione annuale.
Siffatta interpretazione
letterale trova peraltro conferma nella più recente giurisprudenza di
legittimità (Cass. 12378/2020, I Sezione Penale), secondo la quale, per l’integrazione
del reato in commento, non rileva il debito IVA risultante dalle scritture
contabili, ma esclusivamente quello indicato nella dichiarazione del
contribuente.
Sulla scorta di tale
principio, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella succitata
sentenza, è stata confermata la responsabilità del legale rappresentante della
società debitrice, per aver sottoscritto la dichiarazione presentata
all’Agenzie delle Entrate omettendo poi il versamento dell’importo dichiarato.
La Suprema Corte ha
comunque precisato che l’eventuale discrasia tra debito dichiarato e scritture
contabili può avere riflessi – sempre sotto il profilo penale tributario – in
relazione ad altri reati quali la dichiarazione fraudolenta ovvero infedele, ma
non su quello puntuale di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000.
Un ulteriore chiarimento
fornito dalla sentenza in trattazione attiene all’applicabilità, per il
reato di omesso versamento IVA, dell’istituto della particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131 c.p. Quest’ultima norma statuisce un’esclusione
della punibilità quando, per le modalità di condotta e per l’esiguità del danno
o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta
non abituale. Tale istituto si applica ai reati per i quali è prevista una pena
detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o
congiunta.
Ora, è evidente che il
reato di cui all’art. 10 ter D.lgs
74/2000 pone un’esatta soglia di imposta evasa per la configurazione della
fattispecie criminosa. Di conseguenza si è in passato sostenuto che consentire
uno scostamento a tale limite per la tenuità del fatto, avrebbe comportato un
indebito innalzamento della soglia di punibilità individuata dal legislatore.
Tuttavia, la Suprema Corte,
con la sentenza n. 12378/2020 della I Sezione Penale, ha diversamente
argomentato che la presenza di specifiche soglie di punibilità non è in
astratto incompatibile con la norma agevolativa. Ed infatti, nel caso in
cui il limite previsto dalla legge venga superato in misura poco rilevante, la
punibilità del colpevole potrà comunque essere esclusa a seguito di una
valutazione operata dal giudice, sulla base degli ulteriori parametri relativi
alla condotta nella sua interezza.
Avv. G.M. Tavella
Dott. Mario Frustagli